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(18.09.03)
E' stato posto alla Direzione Generale un quesito circa i titoli di
studio richiesti ai docenti delle scuole materne paritarie e, in particolare,
se i diplomi di Scuola Magistrale e di Istituto Magistrale (corsi
definitivamente soppressi dall' anno 2002/03) abbiano valore abilitante. Al
quesito è stata fornita la seguente risposta.
Venezia, 17 settembre 2003
Al Direttore del
Centro Servizi Amministrativi
Via Don Minzoni
ROVIGO
e p.c.
Ai Dirigenti dei CSA
LORO SEDI
Al Presidente regionale
F.I.S.M.-Veneto
Via Garbizza, 9
31100 TREVISO
OGGETTO: Titoli per l'insegnamento nella scuola materna
(scuola dell'infanzia) paritaria.
In risposta al quesito posto con nota prot.n.1032/A21 del 03/09/2003 in merito
ai titoli richiesti al personale docente delle scuole materne paritarie per
impartire l'insegnamento, con particolare riguardo al "valore
abilitante del diploma di studio " citato nella C.M. n.31/2003 (punto
4.1), si forniscono i seguenti chiarimenti .
Viene ricordato in premessa che la legge n.62/2002 all'art.1, comma5,
lettera g), prescrive fra i requisiti posti per il riconoscimento della
parità scolastica che il "personale docente sia fornito di
abilitazione"; condizione questa poi richiamata nella C.M.163/2000 (ove si
fa riferimento a personale docente "munito di titolo di studio abilitante
ovvero di specifica abilitazione", punto 2.2.) e dalla C.M. n.31/2003
(paragrafo 4.1).
Nel caso della scuola materna (ora scuola dell'infanzia) paritaria, i
requisiti richiesti al personale docente fanno in primo luogo riferimento al
possesso di uno fra i seguenti titoli di studio:
1) Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria-
indirizzo per la Scuola Materna.
2) Diploma di Scuola magistrale (corso triennale) conseguito entro l'a.s.
2001-2002 (soppresso dal 2000/03 per effetto dell'art. 3 della legge
19/11/1990, n. 341, attuato con D.I. 17/03/1997).
3) Diploma di Maturità Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002
(soppresso come sopra).
Riguardo al secondo requisito, ossia quello
dell'abilitazione, dalla ricognizione della normativa si rileva che il
diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria - Indirizzo Scuola
Materna, valido per l'accesso all'insegnamento per la Scuola
dell'infanzia, ha valore abilitante, come riconosciuto all'art. 5,
comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53; esso è perciò
requisito sufficiente per coprire posti di insegnamento in questo tipo di
scuola.
Di converso, gli ultimi due titoli di studio sopra elencati non hanno valore di
abilitazione.
Difatti, il diploma di Maturità Magistrale ha sì valore
abilitante per l'insegnamento, ma limitatamente alla scuola elementare; il
diploma di Scuola Materna (definito come "Abilitazione
all'insegnamento nelle scuole materne", cfr art.194, comma 1°, del
D.L. 297/1994) non possiede tale valore dato che la legge n.444/1968,
istitutiva della scuola materna statale, ha richiesto per le insegnanti della
scuola materna, oltre al titolo di studio allora previsto (diploma rilasciato
da Scuola magistrale o da Istituto magistrale) anche un' "abilitazione
specifica che si consegue contestualmente al concorso" (art. 9, comma 2),
che viene conseguita mediante il superamento di concorsi ordinari e riservati,
ovvero di concorsi ai soli fini abilitanti. Quindi, l'espressione
utilizzata nella C.M. n.31/03, al punto 4.1, laddove si riferisce al valore
abilitante del diploma va intesa nel senso e con i limiti sopracitati.
Se ne deduce, pertanto che il possesso del titolo di studio di Scuola
Magistrale o di Maturità Magistrale dà accesso ai concorsi, ma
per essere fatto valere ai fini dell'insegnamento va accompagnato da
specifica abilitazione, da conseguirsi mediante sessioni di concorso.
Quindi, in analogia a quanto previsto per le scuole statali, le scuole cui
è stato riconosciuto lo status della parità scolastica, nel
costituire rapporti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti
d'insegnamento nella scuola materna, avranno riguardo a preferire personale
che sia in possesso, oltre che di uno dei titoli di studio sopra indicati
(requisito essenziale), anche della specifica abilitazione, qualora il titolo
stesso non sia abilitante per la scuola materna.
Tuttavia, nel caso non fosse possibile reperire tale personale, le scuole
paritarie - in analogia a quanto operato dalle scuole statali - potranno
valersi anche di docenti sprovvisti di abilitazione.
Distinti saluti
IL DIRETTORE GENERALE
Dr.Enzo Martinelli
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